Art. 12
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 12

12 / 21
In vigore dal 17 mar 1978
Le anticipazioni concesse agli istituti saranno versate in conti correnti infruttiferi vincolati aperti presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi. Gli istituti che per effetto di precedenti convenzioni fruiscono dell'accreditamento anticipato previsto dall'ultimo comma dell' della legge 27 ottobre 1966, n. 910, potranno beneficiare di un ulteriore accreditamento anticipato non superiore al 20% di ciascuna prima anticipazione regionalmente accordata per la concessione dei mutui previsti dall' del citato decreto-legge n. 377. Gli istituti che non fruiscono, per la categoria "macchine agricole", dell'anticipo di cui sopra, avendo iniziato ad operare nel settore del credito agevolato per la meccanizzazione in anni successivi al 1967, potranno ottenere l'accreditamento anticipato in misura non superiore al 20% di ciascuna prima assegnazione regionalmente attribuita, sia per la categoria prestiti sia per la categoria mutui. Entro i limiti delle anticipazioni, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati a mezzo di apposite richieste e per importi corrispondenti all'ammontare delle operazioni perfezionate (categoria macchine agricole) o delle somministrazioni previste (categoria mutui) singolarmente specificate negli elenchi nominativi da allegare alle richieste medesime dirette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione VI - Roma. Le richieste di prelevamento saranno munite della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-12