Art. 10
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 10

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In vigore dal 17 mar 1978
Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai competenti organi delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano i dati relativi alle operazioni di prestito o mutuo, nonché le documentazioni che le amministrazioni medesime riterranno necessarie per le finalità di controllo e di vigilanza sul servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-10