Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 1
1 / 21In vigore dal 17 mar 1978
NUOVE NORME REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA RECATE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
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Gli istituti di credito agrario e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario che intendano operare con la disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" per la concessione di prestiti ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l' della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e/o di mutui ai termini dell' del decreto-legge 1 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono le disponibilità del "Fondo" da ripartire.
Nella domanda deve essere indicata l'azione che l'istituto si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché la zona nella quale intende svolgere l'azione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-1