Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 7 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 288, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, è modificato nel senso che possono iscriversi anche i laureati in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Gli articoli 346, 347, 349 e 350, relativi al corso di specializzazione in radioprotezione e tecniche radioisotopiche che muta la denominazione in quella di fisica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Corso di specializzazione in fisica sanitaria Art. 346. - Il corso di specializzazione in fisica sanitaria è organizzato dall'Istituto di fisica dell'Università di Bologna ed è distinto in due indirizzi: 1) protezione contro le radiazioni; 2) metodiche della fisica applicate al campo medico. Art. 347. - Saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria ed agraria. Una commissione composta da quattro docenti del corso e presieduta dal direttore del corso deciderà per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati. Art. 349. - La durata del corso è annuale. Gli insegnamenti sono riportati nell'elenco 1 e 2, rispettivamente per il primo e secondo indirizzo. Gli insegnamenti effettivamente impartiti e il numero dei posti disponibili vengono resi noti anno per anno con pubblico bando: su proposta del c.c.d.l. in fisica e con l'approvazione del c.d.f. di scienze. Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni. Vengono inoltre tenuti corsi monografici, conferenze e seminari. Lo studente deve seguire non meno di otto corsi di cui almeno quattro sono obbligatori gli altri sono scelti dall'allievo, la scelta deve essere motivata sulla base degli interessi culturali e degli studi precedentemente effettuati, e approvata dal collegio dei docenti. Elenco 1 (protezione contro le radiazioni): 1) elementi di matematica o statistica; 2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni; 3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi; 4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 5) dosimetria delle radiazioni; 6) principi della radioprotezione; 7) radioprotezione operativa in campo nucleare; 8) radioprotezione operativa in campo ospedaliero; 9) legislazione di radioprotezione; 10) protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Elenco 2 (metodiche della fisica applicata al campo medico): 1) elementi di matematica e statistica; 2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni; 3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi; 4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 5) dosimetria delle radiazioni; 6) principi della radioprotezione; 7) radioprotezione operativa in campo ospedaliero; 8) aspetti fisici della radiodiagnostica e radioterapia; 9) aspetti fisici della medicina nucleare; 10) elettronica applicata al campo biomedico; 11) metodiche fisiche impiegate in medicina; 12) impiego dei calcolatori in campo biomedico; 13) cinetica dei tracciati radioattivi nell'organismo. Art. 350. - Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verrà rilasciato un certificato di frequenza. A coloro che avranno superato tutti gli otto esami relativi ai corsi segnati verrà rilasciato un certificato di frequenza e profitto. Il voto finale è espresso sulla base della media dei voti riportati nei singoli esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977 Registro n. 140, Istruzione, foglio n. 306
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;918#art-1