Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 dic 1977
Ai sottoelencati battaglioni è concessa la bandiera di guerra: 1° battaglione carabinieri "Piemonte"; 2° battaglione carabinieri "Liguria"; 5° battaglione carabinieri "Emilia-Romagna"; 6° battaglione carabinieri "Toscana"; 9° battaglione carabinieri "Sardegna"; 11° battaglione carabinieri "Puglie"; 12° battaglione carabinieri "Sicilia".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;861#art-2