Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 24 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1832 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 46 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: dialettologia italiana; fonetica; geografia linguistica; geografia politica ed economica; istituzioni economiche e commerciali; istituzioni politiche comparate; letteratura anglo-americana; letteratura ibero-americana; letteratura italiana contemporanea; lingua e letteratura portoghese; lingua e letteratura romena; lingua e letteratura ungherese; linguistica ladina; linguistica generale; linguistica matematica; organizzazioni internazionali; pedagogia; psicologia; sociologia; storia comparata delle letterature europee; storia della critica letteraria; storia delle dottrine politiche; storia della geografia e delle esplorazioni; storia della lingua francese; storia della lingua inglese; storia della lingua italiana; storia della lingua russa; - storia della lingua tedesca; storia del teatro; storia delle Venezie; storia medioevale; teoria dell'informazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1978 Registro n. 117 Istruzione, foglio n. 210
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;1269#art-1