Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 84 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
oftalmologia pediatrica.
Art. 87 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina, e chirurgia è aggiunto il seguente:
istituto policattedra di clinica medica II e nefrologia medica.
Lo stesso elenco è modificato nel senso che l'istituto di clinica oculistica muta la denominazione in quella di istituto policattedra di oftalmologia.
L'art. 137, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi:
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.
L'art. 139, relativo agli istituti, annessi alla facoltà di farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Alla facoltà di farmacia è annesso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica suddiviso nelle seguenti sezioni e laboratori:
1) sezione sintesi farmaceutica;
2) sezione analisi farmaceutica, con annesso laboratorio di microanalisi elementare organica;
3) sezione chimica-fisica farmaceutica, con annesso laboratorio di calorimetria applicata;
4) sezione farmaceutica applicata, con annesso laboratorio microbiologico;
5) sezione tecnica farmaceutica, con annesso laboratorio tecnologico;
6) sezione farmaco-biologica.
La facoltà ha una biblioteca centrale per tutti gli insegnamenti riservata ai docenti ed agli studenti dell'Università di Parma, secondo le norme fissate dalla facoltà.
La biblioteca ha un direttore nominato ogni due anni dal rettore, su proposta della facoltà, fra i professori di ruolo e fuori ruolo; il direttore sovraintende alla biblioteca e la amministra a nome e per delega della facoltà, secondo le norme da questa fissate.
Alla biblioteca è assegnata una sede, una dotazione sui fondi dell'Università, contributi dello Stato e degli studenti.
L'art. 140, relativo all'ordinamento, degli studi per il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che dopo il primo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti due commi:
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.
Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1978
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 373
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;1072#art-1