Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 70, relativo alle modalità dell'esame per la laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:
L'esame per la laurea in farmacia consiste:
1) nell'ampia discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato e approvato dal professore ufficiale di un insegnamento nel corso di laurea in farmacia;
2) nella discussione di una tesina, estratta a sorte tra due presentate dal candidato, riguardante sempre un argomento attinente agli insegnamenti del corso di laurea in farmacia, purchè diverso da quello su cui verte la dissertazione scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 201
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;1041#art-1