Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
anatomia topografica;
immunologia;
chirurgia d'urgenza;
medicina nucleare;
neuropsichiatria infantile;
reumatologia.
Art. 76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
anatomia comparata;
cristallografia;
geochimica applicata;
geologia strutturale;
geomofologia;
pedologia;
petrografia delle rocce sedimentarie;
petrologia.
Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:
geodesia;
antropologia;
etnologia;
paleoclimatologia;
paleontologia umana e paletnologia;
paletnologia;
prospezioni geofisiche.
Art. 77 - è modificato nel modo seguente:
Il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti di botanica e di zoologia sono annuali e debbono avere indirizzo biogeografico".
Il quarto comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti fondamentali di chimica generale ed inorganica, di mineralogia, di geologia, di geologia applicata, di geografia fisica, di petrografia, di paleontologia, di fisica terrestre, di geografia e quelli complementari di sedimentologia, giacimenti minerari, rilevamento geologico, paleontologia umana, anatomia comparata, botanica e zoologia comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni di campagna".
L'ultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:
"Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia superato almeno cinque fra gli insegnamenti previsti dal piano di studi per i primi due anni del corso di laurea".
È aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il consiglio di facoltà determina caso per caso a quale anno possono essere ammessi coloro che siano forniti di altra laurea e stabilisce altresì quali tra gli esami già superati e quali attestazioni di frequenza possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze geologiche".
L'art. 79 è modificato nel senso che il primo comma, lettera b), è soppresso e sostituito con il seguente:
"b) nell'esposizione e discussione di due temi, di cui almeno uno sperimentale, scelti dal candidato fra materie differenti da quelle su cui verte la dissertazione di cui al comma a). Uno dei due temi dovrà riguardare un lavoro di rilevamento geologico, ove questo non faccia già parte integrante della dissertazione di cui al comma a)".
L'ultimo comma viene soppresso.
Gli articoli da 157 a 164, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, che muta la denominazione in scuola diretta fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia
Art. 157. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia, che ha sede presso la clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.
Art. 158. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, dell'ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.
Sono titoli di ammissione i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Art. 159. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
Art. 160. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di quattro per ogni anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione. Gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
La facoltà, su parere del consiglio della scuola, può ammettere al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno, della discussione della tesi e della prova pratica, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purchè abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.
Art. 161. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.
Art. 162. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.
Art. 163. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del sistema nervoso centrale;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.
2° Anno:
1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neuroftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.
3° Anno:
1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia), elettroretinografia, elettro-oculografia, elettromiografia, ecografia, retinografia e fluorangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso-motoria nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.
Art. 164. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni pratiche e teoriche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto d'iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola.
L'attestazione di frequenza e di attività pratica è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 165. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "fuori corso".
Art. 166. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.
Art. 167. - Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola, e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di ortottista-assistente di oftalmologia.
Art. 168. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.
Art. 169. - Le commissioni per gli esami di ammissione e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami (i ammissione e di profitto sono composte da tre membri direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.
Art. 170. - Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così stabilite:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa annuale di iscrizione................ L. 18.000 sopratassa annuale di esame................. L. 7.000 sopratassa per esame di diploma............... L. 3.000 tassa erariale di diploma.................. L. 6.000 tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso...... L. 5.000
Art. 171. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 200
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;1021#art-1