Art. 9
9 / 14In vigore dal 30 apr 1978
A decorrere dal 1 gennaio 1978, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale di cui al precedente , lettera a), ed i compensi di intensificazione di cui al precedente aumentano annualmente nella stessa misura percentuale delle tariffe orarie per il lavoro straordinario stabilite per il personale con parametro di stipendio 144.
A decorrere dalla stessa data, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale di cui al precedente , lettera b) ed i compensi per i telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre la resa d'obbligo, previsti nell', secondo comma, e nell' aumentano annualmente nella stessa misura percentuale delle tariffe orarie per il lavoro straordinario stabilite per il personale con parametro di stipendio 115.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-9