Art. 8
8 / 14In vigore dal 30 apr 1978
I compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono ragguagliati all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei giorni festivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-8