Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 19 gen 1982
Per i fattorini degli uffici principali, il limite di ottocento pezzi mensili previsto dal terzultimo comma dell' dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è elevato a novecentoquattordici. Il compenso stabilito dallo stesso articolo per gli oggetti recapitati oltre il limite di cui al precedente comma è fissato in L. 1.120 nei giorni feriali e in L. 1.160 nei giorni festivi per ogni 14,50 telegrammi ed espressi. La disposizione concernente l'aumento degli oggetti costituenti la resa d'obbligo mensile o da considerare come prestazione straordinaria a cottimo non si applica ai fattorini in servizio nella città di Venezia e nelle località di Burano, di Murano e di Torcello.

Note all'articolo

  • La L. 22 dicembre 1981, n.797 ha disposto( con l'art.38 comma 1) che:" Con effetto dal 1 settembre 1978, i limiti di novecentoquattordici e di 14,50 telegrammi ed espressi, previsti dai primi due commi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, sono rispettivamente elevati a mille ed a sedici."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-6