Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 30 apr 1978
I compensi previsti nel terzo comma dell' dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita sono ragguagliati: a) all'importo orario di L. 1.350 nei giorni feriali e di L. 1.460 nei giorni festivi per il personale delle tabelle VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; XVII, XVIII, XXII e XXIII, previste dagli articoli 114, 115 e 11 due decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e delle tabelle IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIII previste dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto presidenziale; b) all'importo orario di L. 1.120 nei giorni feriali e di L. 1.160 nei giorni festivi per il personale delle tabelle X, XIX, XX, XXI e XXIV previste dagli articoli 114, 115 e 119 citati e delle tabelle VII, VIII, XIV e XV degli articoli 124 e 125 pure richiamati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-5