Art. 4
4 / 14In vigore dal 30 apr 1978
A decorrere dal 16 luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione è determinata, per ciascuna qualifica, secondo i seguenti indici percentuali, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento: 95 per l'ispettore generale ed il direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, 92 per il direttore aggiunto di divisione.
Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è stabilita in 1/1544,869 della retribuzione iniziale lorda annua per stipendio e per indennità pensionabile prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica.
Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo, le misure orarie dei compensi di cui ai precedenti commi sono maggiorate del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento.
Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 10 gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.
A decorrere dal 1 gennaio 1978, per la determinazione delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario di cui ai commi primo e secondo, viene considerato anche l'importo della 13° mensilità - da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma - dell'anno immediatamente precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-4