Art. 14
14 / 14In vigore dal 30 apr 1978
Per il periodo 16 luglio-31 dicembre 1977, i limiti orari massimi individuali per lavoro straordinario a tempo e a cottimo sono stabiliti in numero di:
a) 20 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera presso gli uffici centrali, compartimentali e provinciali e per ciascun dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto agli uffici amministrativi, tecnici e di anticamera della amministrazione centrale e degli ispettorati di zona nonché per ciascun dipendente addetto agli altri uffici amministrativi periferici.
Eventuali eccezioni a tale limite possono essere disposte dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di dati oggettivi, per i dipendenti che svolgono particolari funzioni, entro il limite massimo individuale di 35 ore mensili;
b) 35 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto all'esercizio negli uffici esecutivi.
Salvo quanto previsto nel precedente , i limiti orari individuali mensili indicati nel precedente comma possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto od in parte, il contingente di ore di altri mesi, purchè alla fine del periodo considerato (16 luglio-31 dicembre 1977) risulti rispettata la media mensile di 20 ore, salvo le eccezioni previste sotto la precedente lettera a), secondo alinea, e quella di 35 ore, fissate, rispettivamente, per il personale dei servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera e per il personale dell'esercizio negli uffici esecutivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1977 -
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO
MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 12
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-14