Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto l'accordo per la nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni intervenuto il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore delle poste e delle telecomunicazioni aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: . L'espletamento di lavoro straordinario può essere autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio o in conto della scorta assegnata a ciascun ufficio dall'amministrazione per la sostituzione del personale assente. Il lavoro straordinario è autorizzato, anche per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati. Al termine di ogni anno finanziario i direttori centrali, i direttori compartimentali, i capi degli ispettorati di zona e i direttori provinciali presentano una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entità delle prestazioni straordinarie autorizzate e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito. Di tali relazioni si tiene conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
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