Art. 8 · Servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 8

8 / 34

Servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa

In vigore dal 27 nov 1977
Il servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa si effettua sulla rete sociale a commutazione. Possono usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti: a) uffici centrali e periferici di giornali quotidiani, agenzie di stampa e di informazione e agenzie fotografiche giornalistiche debitamente riconosciute; b) uffici di giornali periodici a frequenza almeno mensile di vendita al pubblico; e) uffici stampa gestiti da giornalisti iscritti nel relativo albo professionale e agenzie di pubblicità; d) giornalisti, pubblicisti e fotoreporters iscritti all'albo professionale di categoria. Gli utenti delle categorie a), b) e c) devono essere allacciati alla rete in qualità di abbonati e possono svolgere traffico, sia entrante che uscente, se delle categorie a) e b), solo uscente se della categoria c). Gli utenti della categoria d) possono usufruire del servizio tramite gli uffici di accettazione dell'amministrazione. Gli uffici dell'amministrazione possono essere allacciati alla rete sociale sia con collegamenti permanenti, sia con collegamenti stabiliti di volta in volta. In quest'ultimo caso la connessione alla rete sociale avviene presso stazioni amplificatrici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-8