Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 30
30 / 34Penalità
In vigore dal 27 nov 1977
In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta all'amministrazione a norma della presente convenzione, la società è tenuta al pagamento, oltre che degli interessi legali, di una penale da un minimo del 3,50% fino ad un massimo del 5% della somma dovuta in ragione d'anno per il primo mese e da un minimo del 6% fino ad un massimo dell'8% in ragione d'anno per i mesi successivi.
In nessun caso il corrispettivo che la società deve versare all'amministrazione per ritardati pagamenti può essere inferiore al saggio ufficiale di sconto.
Qualora il ritardo superi un anno, l'amministrazione ha la facoltà di applicare alla società la sanzione prevista dal precedente .
Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione, che non comportino una sanzione più grave, o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'amministrazione può applicare alla società una penalità da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalità non esonerano la società da eventuali responsabilità verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla società.
Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti sono prelevate dal deposito cauzionale costituito dalla società, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall' della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-30