Art. 27 · Decadenza
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 27

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Decadenza

In vigore dal 27 nov 1977
In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'amministrazione, a norma dell'art. 191 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pronuncia la decadenza della concessione. In caso di decadenza l'amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione; il relativo prezzo di acquisto è determinato con le stesse norme previste dal successivo . L'amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della società, degli impianti non autorizzati ai sensi del precedente e può assumere in gestione diretta gli impianti acquistati od accordarli in concessione ad altra società; allo scopo di garantire gli eventuali prestiti obbligazionari, l'amministrazione è tenuta all'acquisto degli impianti sociali o di parte di essi nei limiti dei prestiti suddetti e, comunque, fino alla concorrenza del valore degli impianti stessi. Inoltre, in caso di decadenza, l'amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-27