Art. 25 · Relazioni statistiche
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 25

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Relazioni statistiche

In vigore dal 27 nov 1977
Per tutta la durata della presente convenzione la società trasmette all'amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione deve contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-25