Art. 24 · Controlli e collaudi
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 24

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Controlli e collaudi

In vigore dal 27 nov 1977
La società è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi ed ai propri impianti al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. L'amministrazione ha il diritto di effettuare le verifiche sulla contabilità dell'ente concessionario, al fine dell'accertamento del canone che la società deve corrispondere all'amministrazione ai sensi dell' della presente convenzione. Facoltà di verifica di cui al precedente comma sono attribuite anche al Ministero del tesoro. La società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. A norma dell'art. 210 del predetto codice la società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dalla approvazione, alla amministrazione ed al Ministero del tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-24