Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 23
23 / 34Facoltà dello Stato di sospendere od assumere i servizi
In vigore dal 27 nov 1977
Ai sensi dell' del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, per grave necessità pubblica il Governo può, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente i servizi oggetto della presente convenzione ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della società ed assumere i servizi stessi in sua vece.
Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, viene redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento degli impianti medesimi.
Analogo verbale viene redatto al momento della riconsegna alla società.
Nessuna indennità speciale spetta in tali casi alla società, alla quale peraltro per il periodo di sospensione o di limitazione, è accreditato l'importo degli introiti ad essa spettanti e sono addebitate le relative spese; se la sospensione o la limitazione abbia durata superiore a sei mesi, è garantito alla società un utile pari alla media degli utili nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi riguardanti la parte di impianti occupata o i servizi sospesi o limitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-23