Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 21
21 / 34Canone di concessione
In vigore dal 27 nov 1977
La società è tenuta a corrispondere all'amministrazione un canone annuo pari al 4.50% degli introiti lordi realizzati con tutti i servizi e le attività di telecomunicazioni esercitati dalla società ed elencati nell' della presente convenzione.
Il versamento del canone deve essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse, dai canoni e da ogni altro introito percetto dalla società per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui al primo comma del presente articolo, depurati delle quote parti spettanti all'amministrazione e ad altri gestori interessati nell'esercizio dei predetti servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-21