Art. 20 · Tariffe e ripartizione degli introiti
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 20

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Tariffe e ripartizione degli introiti

In vigore dal 27 nov 1977
Le tariffe ed i canoni per i servizi previsti dalla presente convenzione sono stabiliti nella forma di cui agli del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e sono sottoposti a periodiche revisioni ogni due anni per essere adeguati al costo dei servizi stessi. La revisione può essere effettuata anche a periodi più brevi, a richiesta dell'amministrazione o della società, qualora intervengano mutamenti di particolare entità nei costi dei servizi. La ripartizione degli introiti derivanti dai servizi al cui espletamento concorrono l'amministrazione e l'Italcable, da una parte, e la società dall'altra, è determinata come segue: servizio nazionale dei telegrammi e fototelegrammi di stampa: 40% al gestore accettante; 20% al gestore che effettua la trasmissione; 40% al gestore che effettua il recapito; servizio internazione dei telegrammi di stampa: il 65% della tassa terminale italiana è dovuta alla società quando effettua l'accettazione o il recapito
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-20