Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 13
13 / 34Reciproca cessione in uso di circuiti e di collegamenti
In vigore dal 27 nov 1977
I circuiti e i collegamenti di cui al precedente sono messi a disposizione della società dall'amministrazione e/o dagli altri concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, secondo le modalità indicate nello stesso articolo, alle condizioni stabilite nell'allegato alla presente convenzione.
I canoni indicati nel predetto allegato sono comprensivi di ogni onere e sono revisionati contestualmente alle eventuali revisioni di analoghi canoni di reciprocità tra amministrazione ed altri concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico mediante decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Tali canoni sono applicati in via di reciprocità anche in caso di utilizzazione di circuiti e di collegamenti della società da parte dell'amministrazione o di altri concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-13