Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 12
12 / 34Impianti e collegamenti della società
In vigore dal 27 nov 1977
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, la società è tenuta a presentare all'amministrazione il piano tecnico per la realizzazione della rete necessaria all'espletamento dei servizi, oggetto della convenzione medesima.
Entro novanta giorni dalla presentazione di detto piano la amministrazione, qualora non abbia osservazioni da formulare, procede alla sua approvazione.
Il termine di cui al precedente comma è prorogato di trenta giorni, quando l'amministrazione richieda altri elementi entro sessanta giorni dalla presentazione del predetto piano.
La rete nazionale della società è costituita da:
1) canali telegrafici;
2) circuiti di tipo telefonico, collegamenti in gruppi primario, secondario o di ordine superiore e collegamenti equivalenti su sistemi a divisione di tempo;
3) apparecchiature multiplex terminali relative ai circuiti ed ai collegamenti di cui al punto 2);
4) apparecchiature di commutazione;
5) terminazioni di linee di utente;
6) mezzi ed apparecchiature mobili.
I terminali d'utente da collegare alle terminazioni di linea possono essere forniti dall'amministrazione e/o dalla società oppure essere procurati dall'utente stesso.
I circuiti ed i collegamenti, di cui ai punti 1) e 2) del precedente quarto comma, necessari alla realizzazione della rete di cui al primo comma, sono richiesti dalla società all'amministrazione, la quale provvede alla cessione degli stessi direttamente con propri mezzi o con quelli dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.
In caso di indisponibilità dei circuiti e collegamenti, di cui ai punti 1) e 2) del quarto comma del presente articolo, da parte dell'amministrazione o dei concessionari, la società può essere autorizzata a costituirli direttamente.
Nel caso l'amministrazione non disponga di circuiti urbani, la società è autorizzata a richiederli direttamente alla concessionaria per il servizio telefonico pubblico, dandone comunicazione all'amministrazione.
La rete della società può essere interconnessa ai centri internazionali di commutazione dell'amministrazione e dell'Italcable, ai fini dell'istradamento in territorio nazionale del traffico di stampa internazionale.
Le apparecchiature, di cui ai punti 3) e 4) del quarto comma del presente articolo, necessarie allo svolgimento dei servizi concessi, possono essere di proprietà della società, la quale può essere autorizzata ad installare le predette apparecchiature presso gli uffici dell'amministrazione clic provvede alla sorveglianza, all'esercizio, alla alimentazione ed alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-12