Art. 10 · Stazioni mobili radiotelegrafiche
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 10

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Stazioni mobili radiotelegrafiche

In vigore dal 27 nov 1977
La società è autorizzata a gestire in Italia due stazioni mobili radiotelegrafiche per collegamenti con i centri radio di cui agli e per lo svolgimento dei servizi previsti negli articoli stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-10