Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 1
1 / 34Oggetto della concessione
In vigore dal 27 nov 1977
CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOSTAMPA S.P.A. PER LA CONCESSIONE AD USO PUBBLICO DI SERVIZI TELEGRAFICI E RADIOTELEGRAFICI PER LA STAMPA.
Premesso:
che il servizio di trasmissioni di tipo telegrafico messo a disposizione degli organi di stampa si pone tra i servizi di telecomunicazioni direttamente connessi allo sviluppo economico e sociale del Paese e deve essere quindi svolto secondo schemi operativi caratterizzati da massima semplicità e correttezza, in modo da rendere agevole ed immediata per l'utenza la disponibilità delle relative prestazioni;
che la Radiostampa S.p.a. ebbe in concessione l'esercizio di servizi radiotelegrafici e telegrafici di stampa ad uso pubblico, giusta la convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 novembre 1958, integrata dalla convenzione del 23 settembre 1963 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 16 luglio 1964; che per la stampa propriamente detta e per gli organismi interessati alla diffusione dell'informazione scritta si pone la esigenza, in relazione ai crescenti costi industriali ed alla competitività dei mezzi audiovisivi, del ricorso alle tecnologie più avanzate, sia nei sistemi di diffusione sia nei processi grafici;
che, tuttavia, l'accesso alle tecnologie moderne comporta oneri finanziari e strutture tecniche di entità difficilmente affrontabili da parte degli operatori minori, cosicché si evidenzia la necessità che la Radiostampa assuma un ruolo più consono alle esigenze dell'utenza rispetto a quello attribuitole dalla convenzione dianzi citata, venuta a scadenza l'11 ottobre 1975;
che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunità in base ai quali venne adottato l'affidamento della menzionata concessione alla Radiostampa S.p.a. ed in particolare quello secondo cui appare conveniente per gli utenti di questo particolare servizio la possibilità di avvalersi, per la realizzazione dei collegamenti relativi al servizio medesimo, dell'organizzazione apprestata dalla società Radiostampa nell'ambito del territorio nazionale, sì da consentire la massima semplificazione e speditezza delle procedure e delle modalità di espletamento del servizio, in armonia con le esigenze manifestate dagli organismi di stampa;
che non vi è stata soluzione di continuità nei rapporti fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la società Radiostampa in relazione ai servizi a questa affidati con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957 e scaduta l'11 ottobre 1975;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto testo unico;
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona del direttore generale doti. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Società", con sede in Roma, rappresentata dal presidente, dottor ing. Andrea Cuturi, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 29 marzo 1977, si conviene e si stipula quanto segue.
.
Oggetto della concessione
Sono concessi alla società:
1) il servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa; con le modalità e nei limiti di cui all';
2) il servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa, con le modalità e nei limiti di cui all';
3) il servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione, con le modalità e nei limiti di cui all';
4) il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione, con le modalità e nei limiti di cui all';
5) il servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa, con le modalità e nei limiti di cui all';
6) il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica per la stampa, con le modalità e nei limiti di cui all';
7) i servizi ausiliari ed accessori direttamente connessi a quelli stabiliti nei precedenti punti.
I servizi sono concessi alla società non in esclusiva, tranne il servizio di cui al punto 3) limitatamente alla diffusione ad utenti diversi dalle agenzie di stampa, dai giornali quotidiani e dalle amministrazioni dello Stato che posseggono una propria rete di telecomunicazioni.
Per il migliore svolgimento dei compiti di cui sopra e nel rispetto delle convenzioni vigenti tra l'amministrazione e le altre concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, la società può:
a) utilizzare per la stampa posti telex e datex di cui sia il titolare ai fini della ricezione e trasmissione da e per l'estero;
b) costituire e gestire uffici mobili atti a collegarsi con la rete della società stessa per l'espletamento dei servizi per la stampa;
c) collegare organi di stampa, attraverso la propria rete, a circuiti telegrafici internazionali punto a punto ad uso esclusivo per la trasmissione di informazioni destinate alla pubblicazione. I circuiti in oggetto sono messi a disposizione della società dall'amministrazione e dall'Italcable.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-1