Art. 6
6 / 6In vigore dal 7 dic 1977
All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per gli anni 1977, 1978 e 1979 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - RUFFINI - - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;837#art-6