Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 dic 1977
La delegazione di cui al precedente si avvarrà altresì di nuclei tecnici operativi costituiti, con la eventuale partecipazione di esperti, dal Ministero della difesa in relazione alle effettive necessità dei lavori sul terreno e comunque composti da un numero di componenti complessivamente non superiore a quarantotto unità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;837#art-3