Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975; Visti gli del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 che descrivono la frontiera tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la parte che non è indicata come tale nel trattato di pace; Consultata la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione parlamentare prevista dall', secondo comma, della legge predetta; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per l'interno; Decreta: . È costituita una delegazione italiana per la demarcazione della linea del confine di Stato italo-jugoslavo che, operando nell'ambito della delegazione diplomatica italiana per la delimitazione di quel confine, ha il compito di realizzare la demarcazione e il ripristino dell'intera linea del confine medesimo.
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