Art. 2
2 / 2In vigore dal 10 feb 1978
Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità all'articolo 5, all'accordo, firmato a Bruxelles il 21 aprile 1975, tra il Governo italiano e la N.I.C.S.O. (NATO Integrated Communications System Organization) per l'istituzione di un'agenzia della N.I.C.S.O. in Italia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO -
MORLINO PANDOLFI - STAMMATI - RUFFINI
- ANSELMI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 2
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;1019#art-2