Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 14 lug 1978
Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono aumentate di un importo pari a due mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-9