Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 14 lug 1978
Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, previste dall'art. 18, undicesimo comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-8