Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 lug 1978
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli , ultimo comma, 80, secondo comma e 18, sesto comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 70 ed a L. 100 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 18, settimo comma, delle disposizioni medesime è elevata a L. 100 a chilometro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-7