Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 14 lug 1978
Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di recarsi in missione in località comprese nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio o impianto di appartenenza e comunque, non oltre i limiti della giurisdizione compartimentale può essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-5