Art. 3

Art. 3

3 / 11
In vigore dal 14 lug 1978
Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici. Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell' delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-3