Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 14 lug 1978
Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1 settembre 1977. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-11