Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 giu 1978
È considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro. Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma. Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc., nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo . Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali. Non è consentito richiedere lavoro straordinario nelle giornate di parziale assenza dal servizio per congedo o malattia.
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