Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
- è istituito, presso la facoltà di medicina e chirurgia, un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di fisiopatologia cardiocircolatoria.
Pertanto la tabella 1 annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo dei professori, è modificata nel senso che l'organico dei professori di ruolo della suddetta facoltà passa da 30 + 1 a 30 + 2.
Art. 2 - è approvata e resa esecutiva l'allegata convenzione, stipulata in Milano il 2 dicembre 1976, tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e la associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina nonché l'atto aggiuntivo della convenzione medesima stipulato in Milano il 2 febbraio 1978, tra i citati enti conventori, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1977
LEONE
MALFATTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1978
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-13;1201#art-1