Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 nov 1977
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dei Paesi e Territori d'oltremare sono sospesi in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, per i periodi qui di seguito indicati: dal 1 al 31 marzo 1976, decisione n. 76/250/CECA del 23 febbraio 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 26 febbraio 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/296/CECA del 27 febbraio 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 12 marzo 1976); dal 1° aprile 1976 e sino al 1 marzo 1980, decisione n. 76/570/CECA del 20 gennaio 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 1 luglio 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/716/CECA del 6 agosto 1976 (" Gazzetta Ufficiale" CEE del 4 settembre 1976).
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