Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 ott 1977
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 3
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