Art. 2
2 / 3In vigore dal 7 ott 1977
L'art. 12 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:
"L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Ministro. I candidati, ai quali non sia Stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando. Gli stessi candidati sono tenuti a presentarsi, per la preliminare identificazione personale e per il ritiro della tessera di riconoscimento, nella sede e nei giorni indicati nel bando.
L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o delle altre condizioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-06;714#art-2