Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 100, con cui fu trasferito alla cattedra di composizione architettonica IV della facoltà di architettura del Politecnico di Milano il posto già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 9 marzo 1960 alla cattedra di scienza delle costruzioni della stessa facoltà ed Università;
Vista la nota del rettore del Politecnico di Milano in data 20 giugno 1977, n. 6422, da cui si evince che il posto di cui sopra non è stato mai coperto da alcun titolare e pertanto è vacante all'assegnazione;
Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;
Ravvisata la necessità e l'opportunità di assegnare il posto di cui si tratta alla I cattedra di diritto ecclesiastico della Facoltà di giurisprudenza di Roma, tenuto conto del numero degli assistenti in servizio alla cattedra stessa e delle esigenze didattiche e della ricerca scientifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 9 marzo 1960 alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di architettura del Politecnico di Milano e successivamente trasferito con decreto ministeriale 23 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 100, alla cattedra di composizione architettonica IV della stessa facoltà ed Università è recuperato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-06;1026#art-1