Art. 2
2 / 2In vigore dal 20 nov 1977
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1977
LEONE
LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1977
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 168
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-12;799#art-2