Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 ott 1977
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale l'esproprio dovrà avere inizio è stabilito in anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine per il compimento della procedura espropriativa è fissato in anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si omettono i termini di inizio e compimento dei lavori in quanto gli stessi sono stati già effettuati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 agosto 1977 LEONE LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1977 Registro n. 25 Difesa, foglio n. 15
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