Art. 2
2 / 2In vigore dal 8 nov 1977
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati il valore e le caratteristiche tecniche dell'aerogramma di cui al precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1977
Registro n. 30 Poste, foglio n. 275
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-08;763#art-2