Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 nov 1977
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati il valore e le caratteristiche tecniche dell'aerogramma di cui al precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1977 Registro n. 30 Poste, foglio n. 275
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