Accordo
Art. 5
9 / 14In vigore dal 14 feb 1978
Sul cavo sottomarino in questione saranno inizialmente attivati due
circuiti telefonici e due circuiti telegrafici, destinati a costituire collegamenti diretti Roma-Tirana; successivamente il numero di detti circuiti sarà, se possibile, aumentato.
Tuttavia, qualora dopo la riparazione della parte marina del cavo le misure di trasmissione dimostrassero che non è possibile costituire gli anzidetti circuiti nel numero sopra fissato, le due Amministrazioni determineranno di comune accordo il numero e le caratteristiche tecniche dei circuiti telefonici e telegrafici da realizzare.
Le due Parti si impegnano a mettere allo studio il problema del
potenziamento delle comunicazioni telegrafoniche tra i due Paesi per l'eventuale realizzazione di un sistema a grande capacità di traffico.
Le norme da seguire per l'esercizio del collegamento, lo
svolgimento del traffico nonché la ripartizione delle tasse tra le due Amministrazioni saranno stabilite mediante corrispondenza scritta tra le Amministrazioni stesse in conformità degli accordi internazionali in vigore e tenuto conto di quanto previsto al punto 2) del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-a-5