Art. 1

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In vigore dal 15 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Visti la convenzione ed il regolamento interministeriale per la navigazione sul lago Maggiore e di Lugano del 22 ottobre 1923, approvati con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 26 maggio 1977 tra il delegato del Ministero dei trasporti ed il legale rappresentante della società di navigazione Lago di Lugano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 1977 LEONE RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 39
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