Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione: Visto l'art. 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato; Visto l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: La commissione esaminatrice nel concorso, per titoli di servizio, per la promozione a dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o di un inviato straordinario e ministro plenipotenziario di la classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e di tre dirigenti amministrativi del Ministero con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Segretario della commissione è un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministro con qualifica non inferiore ad ispettore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 37
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